Donazioni

Lo Studio Notarile Falcinelli assiste nella redazione di atti di donazione, analizzando le implicazioni fiscali e giuridiche per garantire la massima tutela di tutte le parti coinvolte.

Il Notaio nella Donazione

La donazione è il contratto con cui una persona (donante) trasferisce un bene a un’altra (donatario) per generosità. La legge richiede che la donazione sia fatta per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Fanno eccezione solo le donazioni di modico valore di beni mobili.

Il notaio verifica la capacità delle parti, analizza le conseguenze fiscali e tutela i diritti dei familiari più stretti (coniuge, figli, genitori), che non possono essere privati della quota di eredità riservata loro dalla legge.

Lo Studio offre consulenza sulle diverse forme di donazione: donazione diretta, donazione con riserva di usufrutto (il donante mantiene il diritto di abitare l’immobile o percepirne i redditi), donazione con onere a carico del donatario e donazione remuneratoria.

Come Funziona la Donazione

1
Consulenza sugli aspetti giuridici e fiscali della donazione
2
Verifica della capacità del donante e dei diritti dei familiari
3
Raccolta della documentazione relativa ai beni da donare
4
Redazione dell’atto pubblico di donazione
5
Stipula dell’atto alla presenza del donante, del donatario e di due testimoni
6
Trascrizione nei Registri Immobiliari (per beni immobili)
7
Registrazione e pagamento dell’imposta di donazione

Documenti Necessari

  • Documento di identità e codice fiscale di donante, donatario e testimoni
  • Estratto dell’atto di matrimonio o stato libero del donante
  • Titolo di provenienza del bene (atto di acquisto, successione)
  • Visura catastale aggiornata e planimetria conforme (per immobili)
  • Attestato di Prestazione Energetica – APE (per immobili)
  • Stato di famiglia del donante

Domande Frequenti

L’imposta varia in base al grado di parentela tra donante e donatario, con franchigie che possono azzerare o ridurre significativamente il carico fiscale per i familiari più stretti. Per le aliquote e le franchigie aggiornate, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate. Contattaci per una stima personalizzata.

Sì, è una delle forme più diffuse: il donante trasferisce la nuda proprietà ma mantiene il diritto di abitare l’immobile o percepirne l’affitto vita natural durante. Alla morte dell’usufruttuario, il donatario diventa pieno proprietario automaticamente.

Solo in due casi eccezionali previsti dal Codice civile: per ingratitudine grave del donatario (ad esempio attentato alla vita del donante) oppure se il donante, che non aveva figli al momento della donazione, ne ha successivamente. I termini per agire sono diversi a seconda della causa: la revoca per ingratitudine deve essere domandata entro un anno dal fatto o dalla sua conoscenza (art. 802 c.c.); la revoca per sopravvenienza di figli entro cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio (art. 803 c.c.).

Un immobile proveniente da donazione può creare difficoltà nella rivendita, perché i familiari del donante che si ritengano lesi nella loro quota ereditaria possono agire anche nei confronti dei terzi acquirenti, entro vent’anni dalla donazione. Il notaio analizza la situazione e propone le soluzioni migliori per garantire la commerciabilità dell’immobile.

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