Donazioni

Lo Studio Notarile Falcinelli assiste nella redazione di atti di donazione, analizzando le implicazioni fiscali e giuridiche per garantire la massima tutela di tutte le parti coinvolte.

Il Notaio nella Donazione

La donazione è il contratto con cui una persona (donante) trasferisce un bene a un’altra (donatario) per generosità. La legge richiede che la donazione sia fatta per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Fanno eccezione solo le donazioni di modico valore di beni mobili.

Il notaio verifica la capacità delle parti, analizza le conseguenze fiscali e tutela i diritti dei familiari più stretti (coniuge, figli, genitori), che non possono essere privati della quota di eredità riservata loro dalla legge.

Lo Studio offre consulenza sulle diverse forme di donazione: donazione diretta, donazione con riserva di usufrutto (il donante mantiene il diritto di abitare l’immobile o percepirne i redditi), donazione con onere a carico del donatario e donazione remuneratoria.

Come Funziona la Donazione

1
Consulenza sugli aspetti giuridici e fiscali della donazione
2
Verifica della capacità del donante e dei diritti dei familiari
3
Raccolta della documentazione relativa ai beni da donare
4
Redazione dell’atto pubblico di donazione
5
Stipula dell’atto alla presenza del donante, del donatario e di due testimoni
6
Trascrizione nei Registri Immobiliari (per beni immobili)
7
Registrazione e pagamento dell’imposta di donazione

Documenti Necessari

  • Documento di identità e codice fiscale di donante, donatario e testimoni
  • Estratto dell’atto di matrimonio o stato libero del donante
  • Titolo di provenienza del bene (atto di acquisto, successione)
  • Visura catastale aggiornata e planimetria conforme (per immobili)
  • Attestato di Prestazione Energetica – APE (per immobili)
  • Stato di famiglia del donante

Domande Frequenti

L’imposta varia in base al grado di parentela tra donante e donatario, con franchigie che possono azzerare o ridurre significativamente il carico fiscale per i familiari più stretti. Per le aliquote e le franchigie aggiornate, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate. Contattaci per una stima personalizzata.

Sì, è una delle forme più diffuse: il donante trasferisce la nuda proprietà ma mantiene il diritto di abitare l’immobile o percepirne l’affitto vita natural durante. Alla morte dell’usufruttuario, il donatario diventa pieno proprietario automaticamente.

Solo in due casi eccezionali: per ingratitudine grave del donatario (ad esempio attentato alla vita del donante) oppure se il donante, che non aveva figli al momento della donazione, ne ha successivamente. La revoca va richiesta entro un anno dal fatto.

Un immobile proveniente da donazione può creare difficoltà nella rivendita, perché i familiari del donante che si ritengano lesi nella loro quota ereditaria possono agire anche nei confronti dei terzi acquirenti, entro vent’anni dalla donazione. Il notaio analizza la situazione e propone le soluzioni migliori per garantire la commerciabilità dell’immobile.

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